Dopo sette anni dall’introduzione della Legge Gelli-Bianco, è stato finalmente emanato il Decreto attuativo che ne definisce gli aspetti più attesi: obblighi assicurativi, sistemi di responsabilità e meccanismi di protezione per pazienti e operatori sanitari. Un passo decisivo per rendere più chiaro e operativo il sistema della responsabilità medica, rafforzando la sicurezza nelle cure e la tutela degli assistiti. Abbiamo chiesto all’Avv. Massimiliano Scipioni e all’Avv. Giuliana De Matteis, esperti di diritto sanitario, di spiegarci come il nuovo Decreto integra la normativa precedente e quali sono le principali novità per strutture e professionisti.

di Roberta Imbimbo

Avv. Scipioni, in che modo questo decreto integra o modifica la normativa precedente?

Il Decreto attuativo rafforza la sicurezza delle cure e la responsabilità delle strutture sanitarie. Oltre a tutelare i pazienti, impone alle aziende sanitarie di dotarsi di coperture assicurative obbliga torie o di sistemi di autoritenzione del rischio, responsabilizzandole nella gestione dei propri processi interni e nella prevenzione degli eventi avversi.

Quali sono le principali novità introdotte?

Il Decreto chiarisce finalmente la disciplina dell’obbligo assicurativo e definisce i requisiti minimi delle polizze: durata, massimali, soggetti coperti e responsabilità reciproca tra Struttura e medico. La Struttura sanitaria risponde contrattualmente verso il paziente e la polizza copre anche i danni derivanti dal personale che opera a qualsiasi titolo al suo interno. Il medico risponde extracontrattualmente, ma resta coperto dalla polizza della Struttura per l’attività svolta al suo interno, salvo nel caso di colpa grave, per cui è prevista l’obbligatorietà di una polizza personale.

Che cos’è l’autoassicurazione?

La regolamentazione dell’autoassicurazione è una delle principali innovazioni del decreto. Le strutture possono scegliere, entro il 16 marzo 2026, se: stipulare una polizza assicurativa tradizionale; adottare un modello di autoritenzione dei rischi; combinare entrambe le soluzioni. Chi opta per l’autoritenzione, totale o parziale, deve istituire fondi specifici: un fondo riserva sinistri per sinistri denunciati ma non ancora pagati; un fondo rischi per sinistri potenziali che possono dar luogo a richieste di risarcimento future. Sono inoltre richieste figure specializzate nella gestione del rischio clinico, sistemi di risk management evoluti e formazione continua del personale, segnando un reale cambio culturale: dalla copertura del danno alla prevenzione del rischio.

Avv. De Matteis, cosa rischiano le Strutture che non si adeguano?

Pur senza sanzioni dirette previste dal decreto, la mancata applicazione può avere impatti sull’accreditamento, nonché determinare responsabilità in sede civile e avanti la Corte dei Conti, in quest’ultimo caso limitatamente alla struttura sanitaria pubblica. D’altra parte, senza copertura assicurativa o fondi conformi, la Struttura rischia di rispondere dell’eventuale dissesto finanziario.

Quale messaggio vuole lanciare alle strutture sanitarie?

Il Decreto non è solo un adempimento normativo, ma un cambio di paradigma: gestire il rischio in modo integrato significa prevenire, tutelare e migliorare la qualità delle cure. Lo Studio Scipioni accompagna le Strutture nella compliance legale e nella consulenza giuridica per la gestione del rischio sanitario . Inoltre, tramite la rete professionale “SIS- Servizi Integrati per la Sanità”, di cui lo Studio è partner, l’obiettivo diviene offrire alle azienda sanitarie un servizio integrato e multidiscipli nare che abbraccia tutte le competenze richieste dal DM 232/2023. Di questi temi se ne parlerà nel prossimo Convegno del 3 dicembre a Milano dal titolo “Verso una gestione integrata del rischio sanitario tra compliance, governance e sostenibilità”.