CRISI PANDEMICA E RIFLESSI ECONOMICI

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2028

Gli strumenti messi in campo dalle Istituzioni

La crisi economica originata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 si presenta come la peggiore del dopoguerra. Dinanzi alla prospettiva di una flessione eccezionale dell’economia globale, le Banche Centrali ed i Governi dei paesi più avanzati hanno predisposto una serie di misure straordinarie. Ad illustrarci tali provvedimenti, è il Dott. Saverio Signori, titolare dello Studio Signori- Professionisti Associati, con sedi a Roma e Milano, altamente specializzato in Corporate Finance.

di Roberta Imbimbo

Dott. Signori, quali sono le misure d’emergenza finora adottate dalla BCE per fermare il contagio dell’economia?

A partire dal mese di marzo, la Banca Centrale Europea (BCE) ha attivato una serie di misure monetarie espansive con l’obiettivo di sostenere il credito a famiglie ed imprese dell’area euro, garantire condizioni di equilibrio della liquidità e contrastare gli aumenti degli spread sovrani che avrebbero danneggiato la trasmissione della politica monetaria. Dal canto suo, la Commissione europea in data 28 aprile ha varato un pacchetto di misure per permettere l’erogazione di credito a famiglie ed imprese sino a 450 miliardi di euro aggiuntivi. La finalità è di consentire alle banche il ruolo di trait d’union fra politica monetaria ed economia reale. Tali interventi espansivi hanno infatti effetti diretti sui rendimenti di mercato dei titoli pubblici e privati con un miglioramento delle condizioni di offerta del credito.

Quali invece i provvedimenti del Governo italiano per favorire l’accesso al credito alle imprese?

Numerosi e variegati sono stati gli interventi varati dal nostro Consiglio dei Ministri al fine di mitigare l’impatto della crisi economica su famiglie, imprese e banche ed affrontare il forte calo della produzione e dei consumi innescato dall’emergenza da coronavirus: trasferimenti diretti, indennizzi, contributi a fondo perduto, rafforzamento della cassa integrazione guadagni, innalzamento dei sussidi di disoccupazione, rilascio di garanzie pubbliche sui prestiti, moratorie creditizie e fiscali, riconoscimento di plurimi crediti d’imposta e di agevolazioni sul piano tributario. I margini di azione si sono ampliati notevolmente, grazie al nuovo quadro europeo sugli aiuti di Stato (temporary framework), inizialmente limitato al 31 dicembre e in questi giorni esteso al prossimo anno, e al riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.

Cosa prevede invece l’art. 56 del decreto “Cura Italia”?

Ha introdotto la possibilità per le microimprese e per le PMI di ottenere da banche e intermediari finanziari un “congelamento” dei prestiti revocabili o in scadenza fino al 30 settembre 2020, per effetto dell’art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, denominato “Decreto Agosto” estesa fino al 31 gennaio 2021, e una sospensione, nello stesso periodo, dei pagamenti delle rate dei mutui (sia quota capitale sia quota interessi) e dei canoni di leasing, con la previsione di una dilazione nel piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il creditore e il debitore. La moratoria straordinaria dei prestiti rappresenta una delle misure di sostegno alle imprese più significative tra quelle previste dal decreto, tenuto conto che, nelle fasi economiche sfavorevoli e di elevata incertezza sulla durata e sull’intensità di una recessione, le banche non solo tendono ad adottare criteri più stringenti nella concessione di nuovi finanziamenti ma revisionano anche le condizioni di quelli già concessi in passato, ad esempio abbreviandone le scadenze o diminuendone l’importo.

Cosa prevede infine il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23?

Con il c.d. “Decreto Liquidità” sono state inoltre introdotte varie tipologie di finanziamenti con copertura del Fondo Centrale di Garanzia a favore delle PMI o con garanzia da parte della SACE ai quali corrispondono differenti percentuali di copertura, diretta ed in riassicurazione. Le principali tipologie sono sintetizzabili come segue in recepimento delle modifiche intervenute con la Legge di Conversione 5 giugno 2020 n.40: Finanziamenti fino ad Euro 30 mila per le PMI e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, senza alcuna valutazione del merito creditizio ma solo con una verifica formale dei requisiti di accesso, con durata di 120 mesi con 24 mesi di preammortamento; Finanziamenti fino ad Euro 5 milioni per le PMI con un numero di dipendenti fino a 499, con un preammortamento di 24 mesi e durata massima a 72 mesi; Finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolido delle esposizioni già esistenti in capo al soggetto beneficiario, purché si preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di nuova finanza in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione; per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia, è prevista inoltre la concessione fino al 31 dicembre 2020 (termine in corso di estensione) di una garanzia di SACE S.p.a. su finanziamenti bancari di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 36 mesi di pre-ammortamento.