Legge Gelli, le novità in tema di responsabilità medica e sanitaria.

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La legge n. 24 dell’ 8 marzo 2017  ha introdotto delle novità sulla responsabilità medica e sanitaria, con luci ed ombre, per il  medico e per il cittadino-paziente. Interviene sull’argomento l’Avv. Emanuele Citriniti del Foro di Roma.

Avv. Citriniti, quali sono le novità più rilevanti introdotte dalla c.d. Legge Gelli?

La novella legislativa ha introdotto all’art. 7 quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile. Mentre, infatti, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, continua ad avere natura contrattuale (art. 1218 c.c.), quella del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, assume ora natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Ne deriva che l’azione giudiziale in campo civile verso il medico è ora soggetta al più breve termine di prescrizione di 5 anni, mentre rimane di 10 anni quello contro la struttura sanitaria.

Quali le novità in campo penale?

L’art. 6 della legge, al fine di favorire una deflazione del contenzioso penale, ha introdotto l’art. 590 sexies nel codice penale, che prevede la non punibilità del medico per imperizia quando, nell’attività sanitaria, rispetti le raccomandazioni previste dalle linee guida del Ministero della Sanità o, in difetto, le buone pratiche clinico-assistenziali. Tuttavia, la legge Gelli ha fallito rispetto alla precedente legge Balduzzi, perché il medico continua a rispondere per colpa lieve, per negligenza, imprudenza, ma anche per imperizia dell’atto medico, quando non c’è nelle linee guida e buone pratiche o per applicazione errata alla fattispecie ( Cass. S.U. n. 31/17).

Per maggiori info (e.citriniti@tiscali.it) (www.avvocatoresponsabilitàmedica.roma.it)

di Roberta Imbimbo