La globalizzazione e il conseguente avvento di nuove tecnologie innovative velocizzano e facilitano la diffusione della giurisprudenza rotale, che è “maestra di vita” per quelle realtà periferiche distribuite in tutto il mondo e che necessitano, però, di continua interconnessione, onde far proprie le collaudate risposte interpretative in campo matrimoniale assunte nelle singole nazioni cattoliche. Interviene sul tema Luciano Smaldino, Avvocato rotale con abilitazione al patrocinio avanti la Cassazione, la Rota Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
di Roberta Imbimbo
Avvocato Smaldino, la rivoluzione apportata dalla globalizzazione ha trovato impreparata la struttura giuridica processuale ecclesiastica del matrimonio celebrato in Chiesa e regolamentato dal Codice canonico?
Senz’altro no! Infatti, non tutti sanno che, il padre della globalizzazione è uno sconosciuto esploratore spagnolo del XVI sec., ovvero il frate agostiniano Andres de Urdaneta. Per cui, almeno cronologicamente, chi inventò il contenuto della globalizzazione fu uno stretto appartenente alla Chiesa cattolica. Oggi le innovazioni tecnologiche spingono verso modelli di giuridica produzione più uniformi e convergenti, ossia verso la nullità o validità del matrimonio. Da più di 500 anni, la Rota Romana adiuva i tribunali ecclesiastici inferiori, con la sua autorevolezza ed autorità, sulla univoca interpretazione del codice canonico nel caso. Più precisamente, è dal 1331, anno della sua istituzione con la “bolla Ratio iuris” del 16 dicembre emanata da Giovanni XXII, che la Rota Romana continua a realizzare quella globalizzazione che è segno di ecumenicità apostolica, nell’applicazione, alla cangiante realtà umana, delle norme divine da un lato ed umane dall’altro, che disciplinano l’istituto del matrimonio. Finendo col raccogliere, nei suoi archivi, casi, questioni e soluzioni interpretative concernenti le realtà matrimoniali vissute in ogni nazione cattolica nello scorrere del tempo. La Sacra Rota costituisce quindi il baluardo di difesa dell’istituto della famiglia, soprattutto nella crisi profonda del nostro tempo.
Quali sono oggi le cause di nullità del matrimonio?
Il diritto canonico riconosce un elenco tassativo di motivi: l’impotenza, l’incapacità di contrarre per cause di natura psichica, per difetto di “discrezione di giudizio”, per “insufficiente uso di ragione”, per errore di persona o sulle qualità della persona, per dolo, simulazione, timore e infine nel caso in cui il celebrante non abbia i requisiti formali.
L’adulterio “on line” può costituire oggetto di esame per avanzare una richiesta di accertamento della nullità di un matrimonio celebrato con rito concordatario?
L’amore “on line”, si sta diffondendo sempre più, come motivo di disordine, anche fra le persone sposate che, ormai in crisi irreversibile, si rivolgono ai tribunali ecclesiastici, per conoscere se il loro matrimonio è nullo. Per la Rota Romana è importante focalizzare il momento della dichiarazione nuziale: se i nubenti si promisero sinceramente, senza riserve, amore esclusivo (cioè: la fedeltà) – amore connesso con il cd “bonum coniugum“, che vincola a conseguire il bene fisico e spirituale dell’altro – il loro matrimonio sarà valido. Impegno, si badi, che doveva essere effettivo e continuativo. Diversamente sarà nullo. Ed allora: se, nel corso del matrimonio, l’impegno della esclusività (la fedeltà) e del benessere fisico e spirituale dell’altro (“bonum coniugum“) verrà meno, non rimarrà che esaminare, mediante una apposita perizia, se l’obbligazione effettivamente assunta, era per il periziato, impossibile da assumere e/o assolvere. In tal caso, se il giudice riterrà quella incapacità grave, il matrimonio sarà dichiarato nullo.