Il Consiglio dei Ministri del 28 Settembre 2022 ha approvato in via definitiva il testo del decreto correttivo al d.Lgs. 36/2021 intitolato “ Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. Ad illustrarci le ultimissime novità introdotte con il decreto de quo è il dott. Sergio di Meo, noto commercialista di Aversa, particolarmente qualificato nella consulenza del lavoro e legale alle piccole e medie imprese italiane (PMI).

di Roberta Imbimbo

 

Dott. Di Meo, quali novità ha introdotto il decreto legislativo 36/2021?

L’iter legislativo per il riordino delle disposizioni in materia di lavoro sportivo ha avuto inizio con la Legge 8 Agosto 2019 n. 86 e in particolar modo con l’art. 5 che enuncia l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, all’uopo dettando una serie di principi e criteri direttivi applicabili, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva, da recepirsi con i decreti legislativi attuativi della legge delega. Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 ha ad oggetto l’attuazione dell’art.5 e precisamente ha previsto la totale equiparazione tra lavoro svolto nel settore professionistico e lavoro svolto nel settore dilettantistico ma ancor di più pregnante è la previsione di “ una presunzione di lavoro subordinato nel settore professionistico”.

Il decreto correttivo ha riformato ed integrato il decreto Spadafora e in particolare ha disciplinato il lavoro dilettantistico; ha applicato un’aliquota previdenziale agevolata nel settore dilettantistico con uno sgravio di 5 anni; ha semplificato gli adempimenti; ha introdotto una sanatoria previdenziale per i rapporti preesistenti. La parte di maggior rilevanza riguarda sicuramente il lavoro sportivo.

Dal 1 gennaio 2023 ( salvo proroghe dell’ultima ora) non sarà più applicata la disciplina dall’art. 67 del TUIR che non specificava i soggetti che potevano beneficiare dei c.d. compensi sportivi; l’art. 25 del nuovo decreto tipizza tutte le figure che rientrano nella nozione di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, team manager, dirigente accompagnatore, etc. . Tutte queste figure sono da considerarsi lavoratori sportivi. Restano esclusi da questa fattispecie solo i volontari cioè coloro che non percepiscono alcun compenso ma solo un rimborso spese. Per tali figure è prevista solo la stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile. Entrando nel merito della qualificazione del rapporto il lavoro sportivo potrà assumere , in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata , autonoma o di co.co.co.

Dunque quali sono le novità rispetto alla versione originaria del D.Lgs 36/2021?

Il correttivo ha reintrodotto l’esimente prevista dall’art. 2 comma 2 lett. D del D. lgs 81 (Job Act), ai sensi del quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici non sono automaticamente riqualificate in prestazioni di lavoro subordinato. In definitiva non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche ( con scopo di lucro) e un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Nel settore professionistico la regola sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, mentre nel settore dilettantistico la prestazione si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co quando : 1) la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali ; 2) le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS. Qui sorgono i primi problemi applicativi del correttivo; come deve essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali? Come limite massimo settimana per settimana o come media settimanale nell’ambito della durata complessiva del rapporto? Dal conteggio potrebbero essere escluse le ore dedicate al potenziamento fisico (pesi) che da obbligo contrattuale potrebbero invece diventare attività “ consigliate “ dalla società.

Venendo alla disamina del fattore che più ha modificato il lavoro sportivo, e cioè i compensi, quali novità sono state introdotte?

Bisogna innanzitutto dire che non esisteranno più i compensi sportivi dilettantistici così come previsti dall’art. 67 del T.U.I.R.. Sono state istituite all’uopo fasce di compensi con diversa applicazione di tassazione fiscale e previdenziale che nel dettaglio così sono schematizzate:

  1. Compensi fino a € 5.000: è prevista esenzione totale di tasse e contributi previdenziali. Le società o enti sportivi dovranno comunque consegnare al lavoratore la certificazione unica e dovranno pagare un premio Inail da determinare con un prossimo decreto;
  2. Compensi da 5.000 a 15.000 euro; è prevista per i CO.CO.CO. un’esenzione totale fiscale ma si pagano i contributi previdenziali sull’imponibile contributivo eccedente i 5000 euro in misura pari al 25% con uno sgravio contributivo del 50% sino al 2027; per i lavoratori sportivi subordinati la contribuzione è pari al 33% senza alcuno sgravio. Le società e gli enti sportivi dovranno dare comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Registro delle Attività dilettantistiche istituito presso il Coni.
  3. Compensi da 15.000 in su: tali somme sono soggette a tassazione fiscale ordinaria secondo la vigente normativa fiscale; i contributi previdenziali, sino ad un massimale di 105.000 euro, sono dovuti in misura del 25% con uno sgravio contributivo del 50% sino al 2027. Le società, oltre all’adempimento delle comunicazioni preventive al registro delle attività dilettantistiche del Coni ( tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l’UNILAV di assunzione ) dovranno elaborare il L.U.L. e avranno l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS del modello Uniemens.

Siamo in presenza quindi di una rivoluzione totale che incide in maniera economica notevole, soprattutto sulle società dilettantistiche  e sugli sport minori, in presenza di criticità importanti che certamente renderanno più complicato e oneroso fare sport a livello dilettantistico.

Esattamente! Si pensi ad esempio alle società dilettantistiche di serie A2 e A3 della pallavolo e della pallacanestro o, ancor di più, alle palestre e alle piscine, che vedranno aumentare di circa il 25% il costo dei compensi erogati ai lavoratori sportivi.

Dunque, quali sono le criticità di questo Decreto legge?

Vediamo di indicarne le più significative al fine di far comprendere al lettore come cambierà il mondo dello sport dilettantistico. In primo luogo bisogna considerare che, alla data odierna, non esiste un CCNL di riferimento per cui tutto sarà demandato, con non poche difficoltà, alla sottoscrizione dello stesso tra le società e l’associazione dei giocatori. Un problema di non poco conto considerando ad esempio che lo sforare delle 18 ore settimanali sarà un cavillo che potrà portare inevitabilmente il problema su tavoli legali aggravando ancor di più la posizione delle società sportive. In effetti non si è tenuti assolutamente conto della specificità del mondo sportivo volendo per forza innestare  in esso norme civilistiche e lavoristiche senza assolutamente tener conto delle indicazioni non solo della giurisprudenza ma anche la prassi amministrativa ( Circolare 1/2016 dell’INL ). Si è persa quindi l’occasione per tipizzare il lavoro sportivo inquadrandolo invece nel più ampio alveo della attuali tipologie giuslavoristiche con la conseguenza che le rivendicazioni dei “lavoratori sportivi” potranno essere foriere di cause legali infinite non essendoci anche nessuna giurisprudenza in merito. In definitiva si è passati da un contesto privo di tutele ad un contesto “super tutelato” dove la soglia tra il lavoro subordinato del professionismo e quello del CO.CO.CO. del dilettantismo può, a secondo delle interpretazioni, essere così sottile che ci troveremmo a trattare in egual modo due realtà assai diverse tra loro come ad esempio quella del calcio professionista e quella degli sport minori.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche avranno quindi seri rischi di sopravvivenza per l’insostenibilità dei maggiori costi da sostenere laddove molto spesso le stesse si basano soprattutto sulla passione dell’imprenditore di turno che fa della propria squadra cittadina un simbolo soprattutto nelle realtà più piccole del Paese là dove esiste ancora la passione e l’entusiasmo di sentire il senso comune dell’appartenenza.

E che dire dei proprietari delle palestre e delle piscine?

Già in un periodo nel quale gli aumenti dell’energia hanno messo in seria discussione la possibilità di continuare l’attività , si troveranno dal 1 Gennaio 2023 ad assumere i propri istruttori con un aumento sensibile  dei costi con l’unica possibilità di traslare gli stessi sugli utenti finali il che comporterebbe  la naturale  riduzione dei praticanti laddove non avessero la capacità di sostenere la maggiore spesa.

Ci auguriamo quindi che questo D.L. possa essere oggetto di serie riflessioni anche perché , andando in vigore dal 1 Gennaio 2023 , mal si concilierebbe con l’annata sportiva agonistica 2022/2023 cominciata per la stragrande maggioranza dei casi nel mese di Settembre il che comporterebbe non pochi dubbi e interpretazioni per l’applicazione dello stesso.

Si faccia in modo , pur salvaguardando le giustissime tutele dei lavoratori sportivi , che lo sport continui a ricoprire un ruolo determinante nella nostra cultura , sociale e familiare , grazie alla sua grande funzione educativa. L’antropologo Marcell Mauss ha definito la pratica sportiva come “ un fatto sociale”, un momento quindi fondamentale di formazione capace di contribuire in maniera determinante alla formazione di chi lo pratica. Facciamo si allora che lo stesso ci insegni a superare i limiti ma soprattutto a realizzare i sogni di tanti bambini che soprattutto grazie  ad esso trovano riscatto nella propria vita.