La fedeltà coniugale ai tempi dei social network

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Il punto dell’avv. Alessandra Cagnazzo

In tema di separazione giudiziale tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, quando determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge infedele. L’addebito della separazione in caso di tradimento può quindi apparire conseguenza naturale, ma per la Giurisprudenza non è sempre così. “Per poter addebitare la separazione al coniuge infedele è, infatti, necessario sondare l’esistenza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Ciò non avviene quando il tradimento si inserisca in una crisi coniugale che preesisteva e di cui l’infedeltà sia solo una conseguenza. In quest’ultimo caso, le cause della separazione potrebbero essere altre e addebitabili ad uno o entrambi i coniugi, non escluso lo stesso coniuge tradito”, asserisce senza mezzi termini Alessandra Cagnazzo, noto Avvocato matrimonialista di Roma e Milano, Presidente Nazionale Officina Familiae, che da molti anni si occupa di diritto di famiglia.

Avv. Cagnazzo, in un contesto generale che vede, soprattutto nel periodo estivo, un sensibile aumento delle situazioni di conflitto e delle separazioni tra coniugi, la più recente Giurisprudenza con serie di pronunce davvero rivoluzionarie cambia il concetto stesso di fedeltà. In base al tale ultimo orientamento, quando il Giudice può addebitare la separazione per tradimento?

Come abbiamo detto, l’inosservanza del dovere di fedeltà può determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Di ciò, però, ne deve dare prova certa. In numerose sentenze, peraltro, la Giurisprudenza sottolinea che il valore fondamentale di un matrimonio è la lealtà (in senso lato) nei confronti dell’altro coniuge; conseguentemente, la fedeltà è da intendersi non solo come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno a dedicarsi ad un progetto comune e condiviso che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a favore di quelle condivise nel legame di coppia e nel sodalizio che su di esso si fonda.

Nel mondo occidentale e soprattutto in Italia, i social network rappresentano un sistema veloce ed immediato per intrattenere rapporti interpersonali, allacciare nuove amicizie e tradire il partner. Quelli non “consumati” vanno considerati tradimenti a tutti gli effetti? E, soprattutto, possono essere utilizzati davanti al Giudice come prova in una causa di separazione?

Con l’avvento delle nuove tecnologie stanno aumentando a dismisura le infedeltà coniugali virtuali, che molto spesso diventano reali, attraverso i social network o i numerosi siti di incontri. Complici le nuove tecnologie, quindi, gli italiani sono sempre più infedeli e i social hanno creato la cosiddetta infedeltà tecnologicamente assistita. Com’è riscontrato dalle cause di separazione, non è necessario che l’infedeltà si perfezioni in un incontro sessuale o che si traduca nel reale, ma è sufficiente avere prova, ad esempio, di lunghe conversazioni incriminate, con tanto di foto a luci rosse, messaggini amorosi e una serie infinita di emoticon con cuoricini di vario tipo e forma tali da configurare un corteggiamento vero e proprio. Anche su questo punto la più recente Giurisprudenza è stata chiara, sancendo che l’adulterio virtuale, se chiaro e provato, può ledere il rapporto coniugale al pari di quello reale. Tuttavia, come detto in precedenza, anche in questo caso va stabilito, e per questo la Cassazione invita a giudicare nel merito, se l’infedeltà sia la causa di una rottura o la conseguenza di una crisi già in atto. Se ne è la causa allora scatta l’addebito, a maggior ragione se l’onorabilità della vittima del tradimento viene offesa pubblicamente, con conseguente richiesta di risarcimento per danni morali. Insomma, può darsi che una scappatella reale non venga sanzionata in un matrimonio già in crisi, mentre lo sia un’infedeltà virtuale in un rapporto apparentemente sereno.

Avvocato, Lei come si approccia ai suoi clienti che, scoprendo un tradimento, invocano la separazione con addebito?

Premettendo che la consulenza e l’assistenza legale vanno necessariamente personalizzate, perché ogni caso è diverso dall’altro, in linea generale sostengo una richiesta di separazione con addebito nei casi in cui possa conseguire un’utilità economica all’accertamento del tradimento stesso. Quando, ad esempio, le condotte del coniuge infedele sono talmente gravi da ledere i diritti fondamentali dell’altro coniuge – come dignità, riservatezza, onore, morale, reputazione, privacy, salute o integrità psico-fisica – si può agire in giudizio per chiedere un risarcimento danni per infedeltà coniugale. Il fedifrago, quindi, non solo rischia di perdere il diritto al mantenimento qualora il suo reddito sia il più basso, ma anche di dover versare all’altra parte una somma di danaro proporzionale al pregiudizio, materiale e/o morale, patito a seguito del tradimento.

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