Francesca Coppola

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I vantaggi della separazione consensuale

 

I coniugi che intendono sospendere o far cessare gli effetti civili del matrimonio possono optare per una procedura consensuale o giudiziale. Nel primo caso, possono accordarsi su tutte le questioni inerenti al patrimonio, al mantenimento del coniuge più debole e della prole, nonché all’assegnazione della casa coniugale. Una volta raggiunto l’accordo, i coniugi possono presentarsi dinanzi il Tribunale al fine di ottenere l’omologazione di quanto pattuito. Nel caso di una procedura giudiziale si aprirà, invece, un vero e proprio contenzioso simile al processo ordinario, al termine del quale il Giudice emetterà la sentenza di separazione o divorzio. Interviene sull’argomento l’Avv. Francesca Coppola, consulente in materia di diritto di famiglia.

 

di Roberta Imbimbo

Avvocato Coppola, perché conviene raggiungere l’accordo ed evitare il processo?

Perché è la forma di separazione legale sicuramente preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra i coniugi – peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito alla gestione del rapporto con gli eventuali figli – ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. Nel 1973 Paul Bohannan ha elaborato sei dimensioni che coinvolgono la coppia nel momento della separazione o del divorzio: tra queste, quelle più influenti sono sicuramente il c.d. “divorzio emozionale” ovvero lo scioglimento del progetto di vita insieme e la frustrazione che ne segue, ed il “divorzio economico” inteso come un cambiamento di status sociale in grado di creare condizioni di disagio economico. Considerando entrambi gli aspetti, è di fondamentale importanza propendere per una chiusura consensuale del rapporto coniugale onde evitare di esacerbare ulteriormente un rapporto già seriamente compromesso, trascinando il coniuge in un contezioso che può durare anche diversi anni.

Quali sono i vantaggi economici connessi a questa procedura?

Per quanto concerne il trasferimento di beni immobili e beni mobili registrati tra i coniugi, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali qualora il trasferimento venga espressamente indicato nell’accordo di separazione consensuale. Invero, una volta ottenuta l’omologa da parte del Tribunale, i coniugi potranno presentarla al Notaio e procedere con il trasferimento della proprietà; l’unico costo da sostenere sarà la parcella del Notaio stesso. In caso di separazione e divorzio giudiziale, invece, la parte soccombente è condannata al pagamento di tutte le spese processuali. Di più. Optare per una procedura consensuale permette di velocizzare i tempi e procedere con il divorzio trascorsi solo sei mesi dalla concessione di omologa della separazione. Nel caso di separazione giudiziale, invece, i tempi per ottenere il divorzio si allungano ad 1 anno dalla prima udienza Presidenziale. Inoltre, per la chiusura del processo e dunque per l’emissione della sentenza di separazione si avrà un tempo di attesa di circa 3 anni, anche se fortunatamente in virtù della Legge n. 55/2015 lo scioglimento della comunione legale e l’autorizzazione a vivere separati avvengono già nella prima udienza Presidenziale e non più con sentenza definitiva.

 

Per maggiori info: www.studiolegalecoppola.org