Il 1° aprile dell’anno scorso è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, meglio nota come Legge Gelli-Bianco. Ad illustrarci le novità introdotte dalla Legge “de qua”, che ha modificato in numerosi punti la precedente Legge Balduzzi, è l’avv. Ginevra Borghi, titolare dell’omonimo Studio Legale, che negli anni ha maturato una rilevante esperienza in materia di responsabilità civile e penale per sinistri correlati alla “medical malpratice”, collezionando numerosi successi giudiziari.
Avv. Borghi, quali sono le novità principali introdotte dalla Legge “Gelli-Bianco”?
La Legge Gelli ha introdotto all’art. 7 quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura da quella del sanitario. Invero, la struttura sanitaria, pubblica o privata, continua a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, ex articoli 1218 e 1228 del c.c., in merito alle condotte dolose e colpose del personale operante, mentre la responsabilità del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, assume ora, natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Una differenza non di poco conto dal momento che, in caso di responsabilità aquiliana, vi è un’inversione dell’onere probatorio che ricade sul paziente, il quale se si ritiene danneggiato, dovrà provare l’evento (la lesione), l’elemento psicologico (il dolo o la colpa del medico) e il nesso di casualità tra la condotta e il danno subito (in caso di responsabilità contrattuale, invece, il paziente deve limitarsi a provare di essersi rivolto alla struttura sanitaria e di avere subito un danno, mentre spetta alla struttura stessa provare che la prestazione sia stata svolta nel rispetto della migliore scienza medica e degli obblighi professionali). In tema di prescrizione, poi, il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c. (di soli 5 anni), mentre all’illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Quali, invece, le novità in campo penale?
L’art. 6 della citata legge introduce l’art. 590 sexies nel codice penale, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Tale articolo prevede espressamente la non punibilità del medico per imperizia quando, nello svolgimento dell’attività sanitaria, rispetti le raccomandazioni previste dalle c.d. Linee Guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate al caso concreto.
Per maggiori info (borghiginevra@gmail.com)