Storie di eccellenze italiane

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DANIELE PIETRO COSTANTINI

Contenzioso bancario e vendite telematiche

Negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento del contenzioso bancario. Grande clamore ha provocato una recente ordinanza della Corte di cassazione, Sez. I, n. 29810 del 2017, per effetto della quale potrebbero essere ritenute sostanzialmente nulle (o potenzialmente tali) tutte le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformemente allo schema di contratto predisposto già nel lontano 2003 dall’ABI. Per di più, sempre di recente, sono proliferati i contenziosi intentati da clienti che contestano l’illegittimità del tasso Euribor per violazione delle norme sulla concorrenza. Interviene su questi argomenti di grande attualità, l’Avvocato Daniele Pietro Costantini, specializzato in contenzioso bancario, nonché Custode Giudiziario e Delegato alla vendita per il tribunale di Venezia.

Avv. Costantini, da specialista del settore può dirci quali sono le ultime novità in tema di contenzioso bancario?

Ultimamente si riscontra un forte aumento delle cause relative alle fideiussioni bancarie c.d. omnibus. La Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva sancito la contrarietà alla normativa antitrust, siccome distorsivi della concorrenza, degli artt. 2, 6 ed 8 previsti nel modello di fideiussione predisposto dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) per i propri associati (in sostanza tutte le banche). Sul tema ha destato grande clamore una sentenza della Cassazione (n. 29810/2017), in base alla quale le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall’A.B.I. sarebbero nulle. Ad oggi tuttavia non è stato chiarito se si tratti di nullità totale (che travolga l’intera fideiussione) o relativa (che colpisca solo le singole clausole). In una recentissima ed interessante sentenza del Tribunale di Padova si propende per la seconda soluzione, ritenuta più equa e corrispondente al concreto interesse del cliente e della Banca. Il tema comunque ha aperto un vasto ed elaborato dibattito anche tra gli studiosi del settore.

Si sente parlare spesso di Euribor e di tassi, il contenzioso bancario riguarda anche questo tema?

L’antitrust europea nel 2013 e nel 2016 sanzionò alcune banche internazionali per aver manipolato l’Euribor, il tasso di riferimento dei mutui e dei prestiti a tasso variabile per il segmento retail.

Di recente sono proliferati i contenziosi intentati da clienti che contestano l’illegittimità del tasso Euribor proprio per violazione delle norme sulla concorrenza, chiedendo il ricalcolo delle somme dovute alla Banca, la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale subìto. Il problema di questi contenziosi, come in verità di tutti, si pone sul profilo della prova che chi intenta la causa deve fornire: spetta al cliente dimostrare la concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso Euribor richiamato, nonché l’adesione della banca all’intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea. Non va dimenticato che nei mutui a tasso variabile l’Euribor è solo una delle due componenti in quanto vi è anche il c.d. spread da considerare. C’è anche chi sostiene che il tasso Euribor potrebbe essere stato ritoccato al ribasso e non al rialzo. Con l’entrata in vigore, nel 2022, del nuovo Euribor si prospetteranno sicuramente nuovi ed interessanti scenari.

Lei svolge per il Tribunale di Venezia l’incarico di custode giudiziario e di professionista delegato alla vendita, quindi è specializzato anche in diritto delle espropriazioni. Quali sono le novità che può esporci?

Da aprile 2018 è iniziata una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle aste giudiziarie con la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche (http://pvp.giustizia.it): in sostanza è iniziata l’era delle aste telematiche. La vendita può svolgersi ora secondo tre diverse modalità previste dal D.M. n. 32/2015: sincrona, asincrona e sincrona mista. L’ultima modalità è quella al momento maggiormente utilizzata perché permette di effettuare i rilanci contemporaneamente sia in via telematica sia partecipando fisicamente. Gli obiettivi della riforma sono senza dubbio quello di aumentare la platea dei possibili offerenti (e la concorrenza tra gli stessi) e di rendere più trasparenti le operazioni di vendita, così da consentire al Ministero di raccogliere dati ufficiali per una corretta gestione del mercato dei crediti non performanti (i c.d. NPL). A distanza di un anno possiamo dare un giudizio positivo in quanto le vendite avvengono più rapidamente, le Banche appaiono più soddisfatte ed i cittadini possono acquistare casa a prezzi maggiormente vantaggiosi rispetto a quelli che offre il libero mercato.

di Roberta Imbimbo