Contratti a tempo determinato: tutte le novità del decreto dignità!

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Il 14 luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il primo decreto del governo Conte, meglio conosciuto come “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018), il cui obiettivo è sostanzialmente quello di contrastare il fenomeno del precariato (artt. da 1 a 4), intervenendo in maniera massiccia sui contratti a tempo determinato. Ad illustrarci i punti salienti di tale Riforma, è l’avv. Sergio Cupellini, titolare dell’omonimo Studio Legale di Roma.

Avv. Cupellini, quali le principali novità apportate dal Decreto Dignità?

Il nuovo impianto normativo, all’art. 19, dispone che la durata del primo contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi. A tal proposito, Il Decreto, ammette tassativamente due tipologie di causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori; esigenze relative ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi in assenza di una delle causali giustificatrici tassativamente previste dal comma 1 dell’art. 19, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Alla luce di questi dati tecnici, quanto è importante rivolgersi ad un giuslavorista esperto?

È molto importante sia in fase genetica, per valutare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge sia in fase patologica per gestire al meglio ogni controversia giudiziaria inerente ai rapporti di lavoro.

Per maggiori info:

www.studiolegalecupellini.it

info@studiolegalecupellini.it)