L’evoluzione della normativa giurisprudenziale sull’assegno di divorzio

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Tiziana Ruggiero

L’evoluzione della normativa giurisprudenziale sull’assegno di divorzio

La sentenza dell’11 luglio 2018 la n.18287 delle Sezioni Unite abbandona sia il parametro del tenore di vita matrimoniale, per circa 30 anni è stato accolto dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito, che quello dell’autosufficienza economica del coniuge cui fa invece riferimento la sentenza n.11504/2017 della Corte di Cassazione. “La vera rivoluzione copernicana consiste nell’attribuire all’assegno di divorzio natura assistenziale, compensativa e perequativa” asserisce con enfasi l’Avv. Tiziana Ruggiero, avvocato familiarista del Foro di Napoli

di Roberta Imbimbo

Avvocato Ruggiero, in cosa consiste questa rivoluzione copernicana di cui parla?

Con la sentenza dell’ 11 luglio 2018 la n.18287, le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1° dicembre 1970 n.898, occorre tenere in considerazione un criterio c.d. “composito” che dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Secondo tale criterio, che si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, la natura dell’assegno divorzile non è quindi più solo di carattere assistenziale ma anche compensativo e perequativo; e la sua attribuzione, non può prescindere dal considerare quanto dal coniuge richiedente è stato sacrificato nella gestione e nella vita familiare. Il giudice, quindi, dovrà tener conto del “contesto sociale” del richiedente, cui spetta l’onere probatorio; un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare.

Come giudica questa sentenza?

È una sentenza molto importante, che risolve un conflitto giurisprudenziale sorto in precedenza in materia, e che valorizza la funzione compensativa dell’assegno senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale. Per di più, l’attribuzione dell’assegno assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In buona sostanza, con tale sentenza rivoluzionaria, le Sezioni Unite hanno voluto offrire una protezione più marcata al coniuge economicamente più debole, diminuendo il rischio che le scelte e i sacrifici compiuti insieme dagli ex coniugi possano rimanere privi di effetti (si pensi al mancato avanzamento di carriera della donna che decide, d’intesa con il marito, di dedicarsi ai figli!). Ad ogni modo, bisognerà verificare, in un futuro più o meno prossimo, se la Giurisprudenza si pronuncerà in maniera differente (anche con effetto transitorio), tenuto conto che la situazione Covid-19 sta avendo un forte impatto socioeconomico e determinando una crisi dilagante di cui ancora non conosciamo gli esiti.

 

Per maggiori info: info.studiolegaleruggiero@gmail.com