LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE

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Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto penale disciplina forme di responsabilità c.d. antropomorfiche, relative, cioè, a fatti commessi da persone fisiche. Sennonché, parallelamente alla crescente espansione della criminalità economica, è sorta l’esigenza di attrarre nell’ambito delle conseguenze sanzionatorie del reato, anche le persone giuridiche che da questo abbiano tratto profitto e utilità. Affrontiamo questo delicato tema con il Prof. Vincenzo Maielloordinario di diritto penale nell’Università di Napoli Federico II e da quest’anno counsel dello Studio Ricci di Milano, che, prendendo spunto dai mutamenti normativi intervenuti nei rapporti tra le attività di impresa ed il diritto, si è soffermato sui riflessi che tale evoluzione legislativa produce sulla funzione dell’avvocato penalista.

di Roberta Imbimbo

Avvocato Maiello, quali sono le novità introdotte dal d.lgs. 231/2001?

Nel 2001 anche il nostro ordinamento ha introdotto una forma di responsabilità diretta delle persone giuridiche per (una serie di) reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio da soggetti operanti nella relativa struttura organizzativa. Si è trattato di una svolta profonda: si è archiviata la stagione ipotecata dal principio/totem del “societas delinquere non potest”in nome della giusta esigenza di punire il beneficiario effettivo del profitto criminoso.

La società come può esimersi da tale responsabilità?

La cd. colpa di organizzazione, che assurge a presupposto della responsabilità dell’ente, resta esclusa qualora quest’ultimo provi di aver adottato: a) un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program) idoneo a neutralizzare il c.d. rischio penale; b) di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza di quel modello ad un “organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. La sua redazione rappresenta, tuttavia, un momento molto complesso e delicato nella vita dell’ente: esso esige una molteplicità di competenze trasversali, aziendalistiche e penalistiche.

Alla luce di queste considerazioni, come è evoluta la professione del penalista nel tempo?

Oggi il penalista non interviene più solo ex post facta ma è chiamato a svolgere compiti consulenziali cruciali per la vita dell’impresa. In seguito alla proliferazione normativa di oneri di compliance, si può dire che gli spetti un ruolo significativo nell’orientare la conduzione del business verso standard di legalità. Ciò sia per scongiurare esiti giudiziari talvolta rovinosi, sia per consentire all’impresa di acquisire una reputation capace di reggere le sfide di una competizione globale che sempre più si va giocando anche sul versante del rating di legalità.

Info (avvmaiellovincenzo@studiolegalemaiello.it)