Tutte le novità della riforma Rordorf sulla crisi d’impresa

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Il Prof. Avv Vincenzo Donativi, fondatore dello Studio Legale Donativi & Associati di Roma, illustra i punti chiave della nuova legge.

La riforma elaborata dalla Commissione ministeriale Rordorf, destinata a cambiare profondamente le dinamiche attraverso le quali si arriva alla gestione della crisi d’impresa, aggiorna la normativa della Legge fallimentare n. 267 del 1942, ormai obsoleta, e alcune norme contenute nel Codice civile, in particolare sul rafforzamento dei meccanismi di amministrazione e controllo, al fine di consentire una tempestiva rivelazione dello stato di crisi.  Ad illustrarci i profili innovativi di tale riforma è il Prof. Avv. Vincenzo Donativi, fondatore dello Studio Legale Donativi & Associati di Roma, un gruppo di 14 professionisti in grado di assistere efficacemente il cliente in tutti i settori del diritto dell’impresa.

Prof. Donativi quali sono i punti chiave della riforma Rordorf?

Uno dei punti chiave è l’introduzione di una fase preventiva di allerta per consentire una più precoce individuazione ed emersione dei sintomi della crisi d’impresa evitando che la stessa diventi irreversibile e consentendo, quindi, al debitore di attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie alla risoluzione assistita della stessa. La procedura di allerta, che dovrebbe garantire la conservazione dei valori aziendali e consentire la permanenza dell’azienda nel mercato, può dar vita a un procedimento stragiudiziale presso un Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso ogni Camera di Commercio, attivabile direttamente dagli organi di controllo della società o su segnalazione dei creditori pubblici qualificati, come l’Agenzia delle Entrate e gli Enti Previdenziali. Gli organi di controllo societari hanno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente Organismo. Scopo dell’Organismo è quello di assistere il debitore nel successivo, ancorché eventuale, procedimento di composizione assistita della crisi per il raggiungimento di una soluzione concordata con i creditori. In caso di esito negativo, ovvero se al termine dei tre mesi, prorogabile fino a un massimo di sei mesi, dovesse risultare lo stato d’insolvenza dell’imprenditore, l’Organismo di Composizione della Crisi ne darà comunicazione al P.M. affinché questi promuova il procedimento giudiziale per accertare lo stato d’insolvenza.

Qual è la ratio della riforma?

Il tratto fondamentale che connota questa parte della riforma è che la crisi sia gestita nell’ambito di un percorso protetto. E così, per l’imprenditore che dimostri di aver attivato tempestivamente la procedura contemplata dal nostro Legislatore sono previste misure premiali, ma le novità rispondono soprattutto all’interesse dei creditori a concordare soluzioni che, se adeguatamente calibrate, sono esenti da rischi di revocatoria in caso di insuccesso del tentativo di composizione e superamento della crisi.

Per maggiori info (www.donativiassociati.it)(info@donativiassociati.it)

Di Roberta Imbimbo