Senza ombra di dubbio la Legge n. 130 del 2022 costituisce una riforma di rilevanza storica, dopo oltre un secolo di sostanziale immobilismo normativo (le ultime disposizioni sulla giustizia e sul processo tributario risalivano infatti al lontanissimo 1864). Una vera e propria rivoluzione copernicana quindi – finalizzata al miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e alla riduzione del contenzioso in Corte di Cassazione – che vede finalmente il nascere della Quinta Magistratura e di tante altre novità importanti sia sul fronte del reclutamento dei giudici tributari (che diventano giudici professionali a tempo pieno con remunerazioni adeguate alle funzioni loro assegnate), sia su quello dell’iter procedurale. Interviene sull’argomento Alessandra Calabrò, Avvocato cassazionista del foro di Roma specializzata in diritto tributario, con una vasta esperienza anche nel campo del diritto fallimentare e in quello del recupero e della ristrutturazione del credito.
di Roberta Imbimbo
Avv. Calabrò, quali sono le principali novità contenute nella riforma della giustizia e del processo tributario?
La legge n.130 del 2022 persegue l’ambizioso obiettivo della razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, la previsione della figura del magistrato tributario professionale, la nascita delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado in sostituzione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e quindi, più in generale, l’istituzione di una Quinta Magistratura specializzata. La giurisdizione tributaria sarà quindi ripartita tra giudici tributari togati, nominati presso le Corti di Giustizia tributaria, presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022, e magistrati tributari di nuova nomina che abbiano superato un concorso pubblico per titoli ed esami (per un organico complessivo che consterà di 576 unità, 448 in primo grado e 128 in secondo grado). Una novità importantissima considerando che, precedentemente, la giustizia tributaria era composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutelava la professionalità atteso l’elevatissimo tecnicismo delle questioni da trattare. Un’ulteriore importantissima novità introdotta dalla legge di riforma de qua è da rinvenirsi nell’istituzione di una sezione ad hoc presso la Corte di Cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. Inoltre, dal 16 settembre 2022, al fine di alleggerire il contenzioso, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere oggetto di definizione agevolata.
La legge n. 130/2022 ha introdotto imporranti novità anche sul piano della prova testimoniale. Ce ne può parlare?
Altro punto focale. La legge rafforza i poteri della difesa, riammettendo anche nei processi tributari la prova testimoniale scritta con le forme di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile. Tale novità rappresenta un traguardo importante per garantire l’equità del processo tributario, atteso che il divieto previgente rappresentava un vulnus al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, incompatibile con il principio del giusto processo, così come è stato rammentato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’ammissione delle prove testimoniali nell’ambito del processo tributario è da considerarsi doverosa quando la stessa risulti indispensabile per il corretto esercizio del diritto di difesa del contribuente. Novità importanti anche sul fronte dell’onere della prova: la legge stabilisce infatti che l’Amministrazione Finanziaria deve “provare in giudizio la fondatezza dei suoi atti impositivi”. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede quindi all’annullamento dell’atto impositivo se manca la prova della sua fondatezza o la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
E per quanto concerne l’istituto della conciliazione giudiziale?
La conciliazione giudiziale prima era sottoposta unicamente alla volontà delle parti e il giudice svolgeva una funzione meramente notarile. Oggi invece il giudice esercita una funzione propulsiva, in quanto può formulare alle parti una proposta conciliativa se l’oggetto del contendere è rappresentato da una controversia di facile e pronta soluzione. La parte che rifiuta tale proposta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50% . La legge introduce anche una precisa responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente rigetta la proposta di conciliazione e la figura del giudice monocratico per la cause fino a 3000 euro. L’obiettivo è ovviamente quello di alleggerire il carico del contezioso tributario e velocizzare l’azione giudiziaria.
Come giudica questa riforma?
Si tratta sicuramente di una riforma valida e molto attesa, finalizzata appunto a velocizzare, semplificare ed efficientare il sistema giudiziario tributario. Ovviamente, alcuni aspetti applicativi dovranno essere monitorati con attenzione nel tempo e quindi solo l’esperienza ci insegnerà quali saranno i punti di forza e debolezza di queste rivoluzionarie disposizioni normative e soprattutto quale sarà l’impatto reale della riforma sui rapporti tra contribuenti e fisco.
Per maggiori info (http://www.calabrolex.it)