Fondata a Milano nel 2016, BFA è una società di consulenza altamente qualificata in ambito legale, finanziario e management, che è riuscita ad affermare la propria leadership nel mercato di riferimento, forte dell’esperienza ultraventennale maturata dai soci nel settore finance e legal e grazie soprattutto ad un modello di business davvero innovativo orientato alla centralità del cliente. Nel corso di questa lunga intervista, Andrea Busso, fondatore insieme ad Alessandro Frillici di quest’eccellenza tutta italiana, e Francesco Santori, Socio Partner, parlano degli ambiti applicativi del trust, strumento giuridico poliedrico utilizzato per la tutela e la pianificazione patrimoniale (anche in ottica successoria), per l’efficientamento delle dinamiche legate all’impresa ed alla gestione organica di partecipazioni societarie, ma anche per il perseguimento di progetti filantropici e benefici.
di Roberta Imbimbo
Dott. Busso, quali sono le origini del trust? Si tratta di uno strumento giuridico riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano?
Il trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale di origine anglosassone, diventato operativo in Italia in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Con la ratifica di tale Direttiva – il cui scopo era quello di far circolare nei Paesi di Civil law un modello giuridico di diritto comune già adottato nei Paesi di Common law (vale a dire quelli di matrice giuridica non derivata dal diritto romano) – gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relativamente alla legge applicabile a questo strumento giuridico poliedrico ed innovativo. E così, in questi ultimi 30 anni, superate le iniziali reticenze da parte dei giuristi italiani, il trust è divenuto uno strumento riconosciuto dalla Legge italiana come istituto di diritto privato, la cui disciplina, in assenza di una normativa civilistica interna specifica, è tuttavia demandata alla legge straniera e ad un ampio corpus giurisprudenziale e dottrinale che ha permesso all’istituto di acquisire nel tempo una propria identità e stabilità.
In cosa consiste esattamente questo strumento giuridico?
Questo istituto si fonda sullo spossessamento da parte di una persona (il disponente), di propri beni (mobili, immobili, titoli di credito, azioni, società, strumenti finanziari) a favore di un soggetto (il trustee), affinché vengano amministrati a vantaggio di uno o più beneficiari per uno scopo prestabilito e meritevole di tutela giuridica. A seguito dello spossessamento, il trustee diviene quindi formale amministratore dei beni del trust e li gestisce con la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero in modo trasparente e irreprensibile, nell’esclusivo interesse dei beneficiari del trust, secondo le indicazioni date dal disponente nell’atto istitutivo (quest’ultimo può essere un contratto o un atto unilaterale e deve prevedere un programma negoziale specifico, non generico, compatibile con i principi del nostro diritto e portatore di interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico). I beni del trust, tuttavia, costituiscono una massa distinta e separata (e perciò protetta) dal patrimonio personale del trustee: vi è infatti un vincolo di segregazione patrimoniale disciplinato dal 2645 ter del c.c. che impone al trustee di tenere separati i suoi beni da quelli della proprietà fiduciaria. Nell’esercizio delle sue funzioni il trustee piò essere eventualmente assistito e supportato da un guardiano, un soggetto a cui il disponente conferisce vari poteri di controllo nel superiore interesse dei beneficiari (la presenza di questa figura seppur non obbligatoria è però fortemente raccomandabile, in quanto essa costituisce, per il disponente, una garanzia ulteriore in ordine al rispetto, da parte del trustee, delle prescrizioni contenute nell’atto istitutivo).
Dott. Santori, quali sono le finalità di questo istituito? Può farci qualche esempio concreto?
Generalmente si ricorre a questo particolare istituto giuridico per far fronte alle esigenze di protezione ed efficientamento patrimoniale, in quanto i beni conferiti nel trust, costituendo un patrimonio distinto e separato rispetto a quello personale sia del settlor che del trustee, non possono essere aggrediti dai loro creditori particolari. E così, chi costituisce un trust lo fa, per esempio, per estromettere i beni patrimoniali dalla propria attività imprenditoriale, per usufruire di una tassazione agevolata sui dividendi ricevuti dalla società di capitali partecipate dal trust, oppure per fornire assistenza ai soggetti deboli (minori, interdetti o inabilitati) che non sono in grado di amministrare il patrimonio, o ancora per gestire le operazioni relative al passaggio generazionale da un beneficiario ad un altro di beni sia materiali che immateriali ed infine per destinare i beni in trust ad un’iniziativa filantropica. Insomma, il trust è uno strumento giuridico duttile e flessibile, che può trovare facile applicazione in moltissimi casi, oltre che per finalità di tipo tradizionale (scopi familiari, benefici e/o solidali), anche per finalità lucrative. I patrimoni devono però essere, ovviamente, di provenienza lecita e non possono derivare da evasione o da reati di alcun genere: la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ex D.lgs. n. 231/2007, novellato dal D.lgs. n. 90/2017, incide fortemente sulla disciplina dei trust interni imponendo una serie di adempimenti a carico di coloro che svolgono attività di costituzione e gestione di trust espressi in Italia. Una volta che il trust viene istituito, è ad esempio necessario procedere all’identificazione della figura del titolare effettivo, ovvero la persona fisica nell’interesse della quale l’operazione viene eseguita, prescrizione necessaria anche per evitare il c.d trust simulato. Quando è correttamente istituito e gestito, il trust è uno strumento giuridicamente tutelato (le uniche difficoltà operative sono oggi legate ai rapporti bancari poiché non sempre gli istituti di credito sono favorevoli ad aprire un c.c. per un trust) che permette una enorme personalizzazione e risposta alle più svariate esigenze.
Perché in questo settore è molto importante rivolgersi a professionisti esperti? Quali sono i vostri punti di forza rispetto agli altri player di mercato?
Il patrimonio costituisce un asset importante che deve essere adeguatamente protetto e tutelato, attraverso il ricorso a svariati strumenti mirati e sofisticati. Forte di un’esperienza maturata in tanti anni di attività, BFA è in grado di offrire una consulenza specializzata, affidabile e cucita su misura sulle reali esigenze di tutela del cliente, indirizzandolo verso lo strumento di tutela più idoneo a garantirgli una completa ed efficacie protezione patrimoniale. La nostra mission è infatti la massimizzazione della customer satisfaction, una sfida che ogni giorno cerchiamo di vincere offrendo un servizio tailor made ad alto valore aggiunto.